Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 3 marzo 1951 19 maggio 1951, n.
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sul ricorso del Commissario dello Stato, contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 31 gennaio 1951, concernente: « Agevolazioni fiscali per le societ sportive aventi lo scopo di incrementare le attivit e le manifestazioni sportive nella Regione
Presidente: SCAVONETTI;
Relatore ed Estensore: CATINELLA; P. M.: EULA. Commissario Stato (AVV. St ARIAS) - Regione Siciliana
(Avv. E.
(omissis)
1. - Nella seduta del 31 gennaio 1951 lAssemblea regionale siciliana approvava la legge concernente agevolazioni fiscali per le societ sportive, con la quale si disponeva che fossero soggetti alle tasse di registro e ipotecarie nella misura fissa di L. 200 gli atti costitutivi delle societ non aventi fini di lucro, con sede nella Regione, il cui capitale fosse destinato allincremento delle attivit e delle manifestazioni sportive nella Regione stessa, ovvero al rilievo di attrezzature gi esistenti nella Regione, allo scopo di ampliarle, trasformarle, o riattivarle (art. 2), nonch gli atti relativi allaumento del capitale delle societ medesime (art. 3).
2. Con ricorso depositato il 6 febbraio 1951, il Commissario dello Stato contestava la legittimit costituzionale della legge con tre distinti motivi:
1) la legge violava il limite di efficacia territoriale delle leggi regionali, in quanto non precisava che i benefici fiscali sarebbero spettati a societ operanti esclusivamente nel territorio della Regione;
2) i benefici fiscali disposti dalla legge non trovavano alcun riscontro nella legislazione statale;
3) la determinazione della tassa fissa di registro in L. 200 violava lart. 1 della legge 15 febbraio 1949, n. 33 secondo la quale qualsiasi tassa fissa in sostituzione della tassa proporzionale di registro non pu essere minore di L. 500.
3.
4. Alla udienza pubblica del 2 marzo 1951 difensori dello Stato e della Regione insistevano nelle rispettive tesi.
Il Procuratore generale, con ampio svolgimento di motivi, concludeva per laccoglimento del ricorso.
5. Dei tre motivi sui quali si fonda il ricorso del Commissario dello Stato, il secondo appare assorbente e decisivo.
LAlta Corte, riconfermando la sua precedente giurisprudenza, ritiene che la potest normativa tributaria della Regione Siciliana abbia tra i suoi limiti anche quello derivante dal rispetto dei principi generali della legislazione statale in materia.
Dalla mancanza, in tale legislazione, di norme contenenti agevolazioni tributarie in favore di societ sportive irrilevanti essendo nel caso controverso, le agevolazioni previste dalla legge 21 giugno 1928, n. 1580 e dal R.D.L. 2 febbraio 1939, n. 302 aventi come beneficiari enti pubblici sembra allAlta Corte possa dedursi che le attivit sportive promosse da societ private non siano comprese tra quelle suscettibili, in via di principio, di incoraggiamento a mezzo di agevolazioni tributarie.
6. Da quanto precede deriva la illegittimit costituzionale della legge in esame, rimanendo assorbiti gli altri due motivi di ricorso.
P. Q. M.
LAlta Corte accoglie il ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso la legge approvata dallAssemblea regionale siciliana nella seduta 31 gennaio 1951 riguardante agevolazioni fiscali per le societ sportive aventi lo scopo di incrementare le attivit e le manifestazioni sportive nella Regione.